Preventivo RC Auto
Per maggiori informazioni ricordati di leggere il set informativo e le avvertenze.
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DATI ANAGRAFICI: {{richiesta.map.contractorOwnerText | lowercase}}, {{richiesta.map.contractorBirthDate}}, {{richiesta.map.contractorCommune}} ({{richiesta.map.contractorProvinceText | uppercase}}{{richiesta.map.contractorCapId}}) , anni patente {{richiesta.map.contractorPatenteDate}}, anni patente -
Se hai la patente da meno di 2 anni oppure non hai la patente sarà calcolata una maggiorazione del 20%.
Per conoscere l’importo esatto puoi accedere al preventivatore tradizionale.
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- {{franchigia}} EUR €
- No
- Si
di cui imposte: | {{riepilogoPremi.totTrib}} euro | |
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di cui SSN: | {{riepilogoPremi.totSsn0}} euro | |
Provvigione massima riconosciuta {{riepilogoPremi.totProv}}
euro
pari a {{riepilogoPremi.percProv}}% del totale RC di {{riepilogoPremi.totImpo}} euro.
Per maggiori info leggi la sezione Premio e provvigioni |
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INFORMAZIONI E AVVERTENZE
Validità
Con le informazioni che lei ci ha fornito, la società ha calcolato il premio in base alla tariffa attualmente in vigore. Il presente preventivo ha validità sessanta giorni dalla data di effetto del preventivo stesso e comunque non oltre la durata della tariffa in corso.
La società si riserva di verificare la correttezza delle informazioni indicate in questo preventivo, in relazione alla documentazione che verrà richiesta all'atto della eventuale sottoscrizione della polizza.
Il presente preventivo non è valido per veicoli intestati al Pra alla medesima ditta Contraente, nonché per veicoli intestati ad Aziende pubbliche per il trasporto di persone e cose e per veicoli facenti capo a convenzioni, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 35, commi 1 e 2 del D. Lgs. 209/05.
Esclusioni e rivalse
Clausole di esclusione della garanzia assicurativa e di rivalsa nei confronti dell'Assicurato
I casi di esclusione della garanzia assicurativa e di rivalsa nei confronti dell'Assicurato sono soltanto quelli - di seguito riportati - previsti dai seguenti articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione:
Art. 17 - Esclusioni e rivalsa
L'assicurazione non è operante:
1) Nel caso di guida senza patente / certificazione abilitativa all’utilizzo o con patente non idonea alla guida del veicolo utilizzato o con patente sospesa, ritirata o revocata quale sanzione amministrativa accessoria ad infrazioni del Codice della Strada, fatte salve le estensioni previste dall’art. 2.3.2;
2) nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell’allievo, se al suo fianco non vi è persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore, ai sensi della legge vigente;
3) nel caso di veicolo con targa “prova”, se la circolazione avviene senza l’osservanza delle disposizioni vigenti che disciplinano l’utilizzo della targa “prova”;
4)nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio è effettuato senza la prescritta licenza o il veicolo non è guidato dal proprietario o da suo dipendente, collaboratore in possesso di regolare abilitazione alla guida;
5)durante la partecipazione del veicolo a gare e competizioni sportive, alle relative prove ufficiali nonché alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara;
6)per i danni alla pavimentazione stradale da macchine su cingoli o su ruote non gommate, nonché da veicoli adibiti al trasporto di marmi in blocco;
7) durante le operazioni di carico e scarico di autocarri, motocarri e macchine agricole (art. 2.3.5) per i danni da sversamento di carburante o liquidi;
8) in tutti i casi in cui il Contraente ha disatteso l’impegno preso di non utilizzare e distruggere o restituire alla Società il certificato, l’ eventuale contrassegno e la Carta Verde (nelle ipotesi di sostituzione, sospensione o risoluzione del contratto).
9) nel caso di natante con autorizzazione alla navigazione temporanea (D.M. 19 novembre 1992, n. 566), se la navigazione avviene senza l’osservanza delle disposizioni vigenti;
Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui siano applicabili gli artt. 143 e/o 144 comma 2 del C.A, la Società eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.
Art. 32 - Esclusioni
Fermo quanto disposto dall'art. 17 - "Esclusioni e rivalsa" , l'assicurazione non è operante:
a) nel caso di natante con autorizzazione alla navigazione temporanea (D.M. 19 novembre 1992, n. 566), se la navigazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti;
b) per danni a cose di terzi trasportati su natanti adibiti al trasporto pubblico di persone.
Relativamente alle clausole di esclusione, la Società precisa che nelle condizioni della propria polizza R. C. Auto non sono previste clausole di rivalsa per guida in stato di ebbrezza o in stato di alterazione psicofisica dovuta all'uso di sostanze stupefacenti né esclusioni relative alla guida del veicolo da parte di persona diversa dall'Assicurato.
Premio e provvigioni
Qualora l'intermediario da lei scelto ne abbia disponibilità potrà riconoscerle uno sconto sul premio tariffa.
Il premio è calcolato in base al frazionamento annuale. In caso di frazionamento semestrale o quadrimestrale, ove previsto, il premio sarà aumentato rispettivamente del 3% o del 4%.
La % della provvigione è calcolata in rapporto al totale Rca e quella riconosciuta all'intermediario da lei scelto può essere inferiore.
Il d.lgs. n. 68/2011 consente alle province a statuto ordinario una variazione fino al 3,5% in aumento/diminuzione dell'imposta r.c.auto: sul sito del MEF è pubblicato l'elenco delle province che hanno deliberato la variazione.
Per i preventivi con decorrenza polizza successiva all'entrata in vigore delle nuove aliquote si potrebbe creare un disallineamento tra il premio indicato nel preventivo e il premio richiesto all'assicurato alla stipula del contratto.
Ai sensi dell’art. 133 del Codice delle Assicurazioni Private (d.lgs. n. 209 del 2005), così come modificato dalla legge n. 124 del 4 agosto 2017, La informiamo che, in rapporto alla classe di merito di appartenenza, alla prossima scadenza annuale, in assenza di sinistri determinanti ai fini del malus, il premio annuo subirà una diminuzione di {{richiesta.map.totlim1 | number : 2}} euro, pari al {{richiesta.map.vallim1}}% rispetto alla tariffa ora applicata. In presenza, invece, di un sinistro determinante ai fini del malus, il premio annuo subirà un aumento di {{richiesta.map.totlim3 | number : 2}} euro, pari al {{richiesta.map.vallim3}} % rispetto alla tariffa ora applicata. In caso di presenza di più di un sinistro determinante ai fini del malus, il premio annuo subirà un aumento la cui entità è specificata nella Tabella delle Regole evolutive presente nelle Condizioni Generali di Assicurazioni, alla sezione Condizioni speciali relative alle forme tariffarie. Tutto questo fatta salva l’eventuale entrata in vigore di una nuova tariffa o l’assegnazione ad altra fascia di rischio conseguente alla modifica di elementi rilevanti sulla determinazione del premio, che potrebbero comportare delle variazioni delle percentuali e degli importi indicati.